Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.
Nozione di controllo
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3. L'autorizzazione prevista dal comma 1 è necessaria anche per l'acquisizione del controllo di una società che detiene una partecipazione superiore
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1. Chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca non può contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti
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1. Ai fini del presente capo il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'art. 2359, commi
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2. Il comitato di sorveglianza sostituisce in tutte le funzioni i disciolti organi di controllo e fornisce pareri ai commissari nei casi previsti
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7. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari comunicano all'UIC, con le modalità
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di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale.
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, direzione e controllo presso banche, anche se non costituite in forma societaria.
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5. L'esercizio dell'azione di responsabilità contro i membri dei cessati organi amministrativi e di controllo a norma degli articoli 2393 e 2394 del
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3. Quando durante la gestione provvisoria intervenga lo scioglimento degli organi di amministrazione e di controllo a norma dell'art. 70, comma 1, il
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5. Dalla data di emanazione del decreto cessano le funzioni degli organi amministrativi, di controllo e assembleari, nonché di ogni altro organo
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1. Ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso la società finanziaria capogruppo si applicano le disposizioni
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controllo della banca stessa.
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straordinari e il comitato di sorveglianza assumono nei confronti delle succursali stesse i poteri degli organi di amministrazione e di controllo della banca
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3. Con riguardo ai soggetti indicati nell'art. 121, comma 2, lettera c) il controllo previsto dal comma 1 è demandato al Ministro dell'industria, del
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2. L'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, è sostituito dal seguente: "3. Ai fini del presente decreto il controllo
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1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche devono possedere i requisiti di professionalità e di
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finanziarie aventi sede legale in uno Stato comunitario quando la partecipazione di controllo è detenuta da una o piu' banche aventi sede legale nel medesimo
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forme di vigilanza prudenziale, quando la partecipazione di controllo è detenuta da una o più banche italiane e ricorrono le condizioni stabilite
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controllo o di vigilanza.
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controllo presso gli intermediari finanziari.
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1. Capogruppo è la banca italiana o la società finanziaria con sede legale in Italia, cui fa capo il controllo delle società componenti il gruppo
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5. L'esercizio dell'azione di responsabilità contro i membri dei disciolti organi amministrativi e di controllo, a norma dell'art. 2393 del codice
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2. Le sanzioni previste nel comma 1 si applicano anche ai soggetti che svolgono funzioni di controllo per la violazione delle norme e delle
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con diritto di voto e, indipendentemente da tale limite, quando la partecipazione comporta il controllo della banca stessa.
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2. Fuori dei casi previsti dal comma 1, chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche, intermediari finanziari
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del capitale di una banca rappresentato da azioni o quote con diritto di voto o, comunque, il controllo della banca stessa.
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e 2, e con i poteri degli organi amministrativi. Le funzioni degli organi di amministrazione e di controllo sono frattanto sospese.
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di controllo delle banche quando: a) risultino gravi irregolarità nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative
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da azioni o quote con diritto di voto o ne comportano il controllo, devono essere alienate entro i termini stabiliti dalla Banca d'Italia. In caso di
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2. Le medesime disposizioni si applicano anche a chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo, presso una banca o società facenti
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, ovvero nel caso di ostacolo all'esercizio delle funzioni di controllo previste dal medesimo art. 128. La stessa sanzione è applicabile nel caso di
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1. Chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche, intermediari finanziari e soggetti inclusi nell'ambito della
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soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo abbiano i requisiti di professionalità e di onorabilità indicati nell'art. 26.
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1. Ai fini del presente capo: a) il controllo sussiste nei casi previsti dall'art. 2359, commi primo e secondo, del codice civile. Si applica l'art
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pecuniaria da lire quindici milioni a lire novanta milioni nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo in enti
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2. Il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, allorché ricorra una delle seguenti situazioni: 1
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congiuntamente, una partecipazione di controllo.